RESPONSABILITA’ MEDICA

RISARCIMENTO PER INTERVENTO INUTILE

Per la Cassazione l’intervento inutile, anche se eseguito correttamente e senza far peggiorare la salute del paziente, determina comunque un danno

Qualora un intervento operatorio, sebbene eseguito in modo conforme alla lex artis e non determinativo di un peggioramento della condizione patologica che doveva rimuovere, risulti  del tutto inutile avendo la struttura sanitaria omesso l’esecuzione dei trattamenti preparatori all’intervento   necessari per assicurarne l’esito positivo, nonché l’esecuzione o prescrizione dei necessari trattamenti sanitari successivi, si configura una condotta colposa della struttura per  inesatto adempimento dell’obbligazione.

 

In tali casi  l’intervento si concreta in un’ingerenza inutile  nella sfera psico-fisica della persona che viene lesa  ingiustificatamente   con  conseguente  danno  di natura non patrimoniale, ravvisabile sia nella limitazione e nella sofferenza patita per il tempo occorso per le fasi preparatorie, di esecuzione e postoperatorie dell’intervento, sia nella sofferenza ricollegabile alla successiva percezione della inutilità dell’intervento.

 

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, III sezione civile con la  sentenza n. 12597/2017  a seguito di ricorso  avanzato da un paziente per un  intervento chirurgico subito  in una clinica dopo che  la Corte  d’Appello territoriale aveva  valutando che  l’intervento era stato correttamente eseguito e non vi erano state lesioni o postumi conseguenti all’intervento chirurgico.  

 

 La Cassazione ha tuttavia stabilito che la prestazione “inutile” costituisce comunque inesatto adempimento essendo pacifico il fatto   che il paziente  venne sottoposto ad un intervento chirurgico ( con un’ingerenza nella propria sfera psicofisica)  in mancanza però delle condizioni di preparazione necessarie per il successo dell’intervento, cioè per la rimozione della patologia, cui l’intervento doveva essere funzionale e senza che, dopo la sua esecuzione, si prescrivesse la terapia riabilitativa parimenti necessaria per il suo successo.

 

A causa di questo duplice comportamento omissivo, dunque  l’esecuzione dell’intervento è risultata inutile, nonostante la correttezza della tecnica impiegata per eseguirlo .

 

 Non deve trascurarsi, secondo la Cassazione, che l’esecuzione dell’intervento, pur corretta nelle sue modalità, a cagione del comportamento omissivo preparatorio e di quello successivo  si era concretata in una ingerenza nella sfera psico-fisica del paziente  del tutto inutile e come tale priva di giustificazione, perché oggettivamente inidonea e non finalizzata all’eliminazione della patologia.

 

Tali condotte  oltre che un danno evento (ingerenza nella sfera psico-fisica del paziente )  non giustificato dal consenso da esso dato all’intervento, hanno prodotto anche un danno conseguenza  identificato sia nella menomazione delle normali implicazioni dell’agire della persona, sia nella sofferenza notoriamente ricollegabile alla successiva percezione dell’esito non risolutivo dell’intervento.