RESPONSABILITA’ MEDICA

IL DANNO DA PERDITA DI CHANCE

Il danno da perdita di chance ha fatto il suo ingresso nel nostro ordinamento, grazie soprattutto all’opera della giurisprudenza,

Il danno da perdita di chance ha fatto il suo ingresso nel nostro ordinamento, grazie soprattutto all’opera della giurisprudenza, sviluppandosi in maniera consistente con particolare riferimento a determinati settori, tra i quali rientra senza dubbio quello della responsabilità professionale dei sanitari.
Tale voce di danno, sostanzialmente, è connessa alla perdita della possibilità di conseguire un determinato bene, fondata su una ragionevole e legittimità aspettativa e non su una semplice aspettativa di fatto.
Con particolare riferimento alla responsabilità medica, rappresenta un esempio evidente di danno da perdita di chance quello che deriva da un comportamento del sanitario idoneo a incidere sulla durata della vita del paziente o sulla sua qualità: si pensi al caso in cui, per errore di diagnosi, non venga individuato un processo morboso terminale e non si provveda così, tempestivamente, a sottoporre il paziente interessato a un intervento chirurgico che avrebbe potuto permettergli non per forza di salvarsi ma anche solo di affrontare l’ultimo periodo della sua vita in maniera decorosa e dignitosa o, addirittura, di vivere più a lungo.
“In tema di danno alla persona, conseguente a responsabilità medica, integra l’esistenza di un danno risarcibile alla persona l’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, allorché abbia determinato la tardiva esecuzione di un intervento chirurgico, che normalmente sia da praticare per evitare che l’esito definitivo del processo morboso si verifichi anzitempo, prima del suo normale decorso, e risulti inoltre che, per effetto del ritardo, sia andata perduta dal paziente la “chance” di conservare, durante quel decorso, una migliore qualità della vita nonché la “chance” di vivere alcune settimane od alcuni mesi in più, rispetto a quelli poi effettivamente vissuti”. ( Cassazione civile Sezione III sentenza n. 12961 del 14/06/2011).
La perdita di tale chance è risarcibile come danno alla situazione giuridica di cui trattasi indipendentemente dalla dimostrazione che la concreta utilizzazione della chance avrebbe presuntivamente o probabilmente determinato la consecuzione del vantaggio, essendo sufficiente anche la sola possibilità di tale consecuzione.
Un’importante conferma di tale assunto si trova, tra le varie pronunce, nella sentenza della Corte di Cassazione n. 16993 del 20 agosto 2015, che ha eliminato ogni dubbio circa il fatto che l’omessa diagnosi assume rilevanza a fini risarcitori anche nel caso in cui dall’intervento chirurgico non sarebbe comunque derivata la permanenza in vita del paziente.

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