I CONTRATTI DI CONVIVENZA
Da domenica 5 giugno entreranno ufficialmente in vigore le nuove regole sulle unioni civili e le convivenze di fatto, introdotte nel nostro ordinamento dalla legge Cirinnà numero 76/2016.
Gli avvocati assumeranno un nuovo fondamentale compito: quello di fare da garanti dell’accordo di convivenza.
Infatti la sottoscrizione, l’eventuale modifica e la risoluzione dell’accordo devono essere fatte per iscritto, in forma di scrittura privata o in forma di atto pubblico (in quest’ultimo caso con l’assistenza di un notaio).
Iscrizione del contratto nell’anagrafe
Saranno peraltro proprio avvocati e notai ad essere onerati dell’iscrizione del contratto, entro dieci giorni dalla sua stipula, nell’anagrafe di residenza dei conviventi . In caso contrario, l’accordo non ha alcuna valenza nei confronti dei terzi.
Liceità degli accordi
Saranno rispettivamente avvocati e notai che dovranno verificare che l’accordo sia lecito e conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Infatti per legge essi non possono essere sottoposti a termini o condizioni.
Gli accordi possono, invece, indicare la residenza della coppia, il regime patrimoniale prescelto e le modalità con le quali ciascun componente è chiamato a contribuire alle necessità della vita comune.
Nullità
Come detto, il contratto di convivenza va redatto in forma scritta. La violazione di tale requisito determina la nullità dell’accordo.
Il contratto di convivenza è nullo anche se è concluso da un minore, un interdetto o un soggetto condannato per omicidio (anche tentato) del coniuge dell’altro convivente.
La nullità si ha, poi, anche se il contratto è concluso tra non conviventi o in presenza di un altro contratto di convivenza, di un’unione civile o di un vincolo matrimoniale.
Risoluzione del contratto
Gli avvocati svolgono infine un ruolo fondamentale anche in caso di risoluzione del contratto.
Essa, infatti, può aversi, tra le varie ipotesi, anche a seguito di recesso unilaterale che deve essere esercitato attraverso una dichiarazione ricevuta o autenticata da un avvocato.
Entro il 5 luglio un decreto del presidente del consiglio dei ministri, emanato su proposta del ministro dell’interno, dovrà fornire le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato.