ASL RESPONSABILI PER GLI ERRORI DEL MEDICO CONVENZIONATO

In materia di responsabilità civile per danni cagionati da medico convenzionato la Cassazione (Sez. III n. 6243 del 27.3.2015) ha emanato una epocale decisione

In materia di responsabilità civile per danni cagionati da medico convenzionato la Cassazione (Sez. III n. 6243 del 27.3.2015) ha emanato una epocale decisione : è stata infatti condannata l’ASL con l’affermazione del seguente principio di diritto: “l’ASL è responsabile civilmente, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti secondo la legge”.

Nel caso di specie la S.C. di Cassazione ha condannato la ASL a risarcire i danni ad un paziente per un fatto risalente a diciassette anni prima: il paziente si sentì male a casa ma il medico di base, chiamato immediatamente dalla moglie lo visitò solo il giorno dopo sbagliando la diagnosi.

A causa dell’omissione prima e della negligenza ed imperizia poi, l’uomo fu colpito da un’ischemia con danni irreparabili .

I familiari fecero causa al medico di base ma anche all’Asl. La Cassazione – ribaltando i precedenti giudizi di merito – ha ritenuto quest’ultima responsabile con conseguente condanna a risarcire il danno, accogliendo così la tesi proposta dai legali del paziente.

La Cassazione ha quindi affermato il principio che l’ASL è responsabile civilmente, ai sensi dell’art. 1218 c.c., del fatto illecito che il medico convenzionato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione medico curativa, nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal Servizio Sanitario Nazionale in base ai livelli stabiliti secondo la legge.

Tale principio riscrive totalmente i rapporti tra il sistema sanitario e i medici di famiglia, finora sostanzialmente considerati alla stregua di liberi professionisti e come tali esclusivamente responsabili per gli errori commessi nei rispettivi ambiti professionali.

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