COME LIBERARSI DAI DEBITI CON LA PROCEDURA PREVISTA DALLA LEGGE N. 03 /2012
Con la procedura prevista dalla Legge n.3/2012, il consumatore può esdebitarsi, cioè cancellare tutti i debiti senza esserne stritolato.
Con la procedura prevista dalla Legge n.3/2012, il consumatore può esdebitarsi, cioè cancellare tutti i debiti senza esserne stritolato.
In primis il debito deve essere di ammontare tale da non consentire al consumatore di risanarlo con il proprio patrimonio, ciò significa essere in stato di sovraindebitamento.
La definizione consente di includere nella procedura un gran numero di casi (ad es. mancati pagamenti di mutui, finanziamenti, rate con creditori diversi etc.)
– Consumatori
– Piccoli imprenditori non soggetti al fallimento;
– Imprenditori agricoli;
– Lavoratori autonomi;
– Professionisti;
– Fondazioni e associazioni;
Per poter accedere alla procedura, il debitore deve rivolgersi all’ Organismo di Composizione della Crisi avente sede nel circondario del Tribunale del luogo ove il consumatore ha la residenza o sede .
1. Accordo con i creditori
2. Piano del consumatore
3. Liquidazione dei beni
ACCORDO CON I CREDITORI
Questa procedura che può essere richiesta per debiti legati all’attività professionale o di impresa. Si instaura con l’assistenza dell’O.C.C depositando un piano di ristrutturazione dei debiti presso il Tribunale.
Il Tribunale dopo aver verificato i presupposti:
– fissa l’udienza dei creditori;
– dispone la pubblicazione della proposta e del decreto;
– stabilisce che non possono essere iniziate o proseguite le azioni esecutive;
– la proposta del debitore per essere omologata dal Tribunale deve ottenere il consenso dei creditori che rappresentino almeno il 60% dell’ammontare dei crediti.
PIANO DEL CONSUMATORE
Questa procedura si rivolge ai consumatori, ossia alle persone fisiche che hanno contratto debiti solo per scopi estranei all’attività imprenditoriale ( ma secondo recente giurisprudenza della Suprema Corte la natura dei debiti, privata, imprenditoriale o professionale, non preclude la possibilità di definire il debitore “consumatore” consentendogli l’accesso al piano – CDC sent. n 1896/2016).
A differenza del precedente “Accordo con i creditori”, in questo caso non è necessario il consenso dei creditori, ma è sufficiente la positiva delibera del Tribunale sulla fattibilità dello stesso.
Di qui l’obbligo specifico rappresentato dalla redazione a cura dell’O.C.C. di una relazione particolareggiata da allegare al piano del consumatore contenente:
– indicazione delle cause di indebitamento e diligenza del consumatore nell’assumere tali obbligazioni;
– esposizione delle ragioni dell’incapacità di adempiere;
– resoconto solvibilità del consumatore ultimi 5 anni;
– indicazione eventuali atti del debitore impugnati dai creditori;
– la convenienza del piano rispetto alla liquidazione dei beni
Poiché la proposta del piano non viene portata all’esame dei creditori, il Tribunale non solo dovrà verificare la fattibilità, ma anche valutare la meritevolezza e l’assenza di colpa nell’assumere obbligazioni eccessive rispetto alla sua capacità di rimborso.
LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE
Questa procedura è la conseguenza del fallimento delle due precedenti. In particolare:
– annullamento dell’accordo per fatto imputabile al creditore;
– cessazione dell’omologazione del Tribunale per compimento da parte del debitore di atti in frode alla legge.
1. Elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute;
2. Elenco tutti beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti ultimi 5 anni;
3. Dichiarazione redditi ultimi 3 anni;
4. Attestazione fattibilità del piano a cura dell’O.C.C.;
5. Elenco spese correnti necessarie per sostentamento del debitore e della famiglia e certificato stato di famiglia
Le procedure sopra elencate, qui brevemente riassunte, risultano decisamente vantaggiose per i debitori ma si rivelano sul piano pratico piuttosto complesse da predisporre, per cui prima di rivolgersi all’Organismo Composizione Crisi (O.C.C.) è consigliabile farsi assistere da un avvocato.