Nel caso in cui l’animale muoia per colpa di un terzo la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto del proprietario ad essere risarcito dei danni sia morali che patrimoniali.
RISARCIMENTO DA MORTE DI ANIMALE DOMESTICO
Nel caso in cui l’animale muoia per colpa di un terzo la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto del proprietario ad essere risarcito dei danni sia morali che patrimoniali.
Il sentimento verso gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento di diritto europeo tanto che deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo al possesso dell’animale da compagnia.
Il proprietario che perde il proprio amico a quattro zampe per fatto del terzo ha potenzialmente diritto ad essere risarcito sia del danno non patrimoniale che di quello patrimoniale.
Riguardo al primo ricordiamo che si tratta di quello connesso al turbamento dello stato d’animo che può derivare dalla perdita del caro animale domestico.
Come precisato dalla giurisprudenza tuttavia, affinché tale voce di danno possa essere effettivamente risarcita è necessario che il decesso dell’animale sia derivato da un maltrattamento punibile ai sensi dell’articolo 544-ter del codice penale.
Se, invece, la morte è connessa a un comportamento del terzo che sia necessario o non sia caratterizzato da crudeltà o da sevizie, comportamenti, fatiche o lavori insopportabili, non spetta tale risarcimento .
Diverso è invece il caso in cui un terzo uccida volontariamente l’animale: in una simile ipotesi il proprietario può chiedere e ottenere il ristoro per il turbamento subito a seguito della perdita ed
anche il danno patrimoniale:
Chi è stato privato della compagnia di un animale domestico ha potenzialmente diritto ad essere risarcito non solo del danno morale ma anche del danno patrimoniale costituito dalle spese che abbia eventualmente dovuto sostenere per tentare di curare l’animale, .
Se poi l’animale ha un valore economico riconoscibile, ad esempio perché di razza, al padrone andrà risarcito anche tale valore a titolo di danno patrimoniale.