NON SEMPRE L'OSSERVANZA DELLE LINEE GUIDA ESENTA IL MEDICO DA COLPA
In gravidanza, per scongiurare dubbi sulla salute del feto, al medico è richiesto uno standard di diligenza più elevato rispetto a quello imposto dalle linee guida.
Non sempre è sufficiente attenersi alle stesse: se la specificità del caso concreto impone uno standard di diligenza più elevato, il sanitario che non vi si conforma deve rispondere del proprio operato.
Il mero rispetto delle linee guida, ad esempio, non può esentare il medico dalla condanna conseguente all’omessa diagnosi di anomalie fetali, dalla quale sia derivata una nascita indesiderata.
E’ quanto deciso dalla Corte d’Appello di Catania con la sentenza numero 2137/2018 riguardo alla vicenda di una bambina, nata con una gravissima malformazione che i medici non avevano diagnosticato, così impedendo alla madre di esercitare il diritto di interrompere la gravidanza in presenza delle condizioni richieste dalla legge.
Nel caso di specie, il medico aveva sostenuto di aver osservato le linee guida e quindi di non poter essere considerato in colpa.
Per i giudici tuttavia “la conformità della condotta professionale alle linee guida non costituisce di per sé causa di esonero del sanitario da reponsabilità tutte le volte in cui la specificità del caso concreto imponga uno standard di diligenza più elevato ” (ved. anche Cass. n. 11208/17).
E tanto era avvenuto nel caso di specie in cui “un’attenta lettura delle immagini ecografiche avrebbe consentito, in sede di descrizione delle parti anatomiche del feto, di diagnosticare la sindattilia” che avrebbe dovuto porre il sospetto ecografico della sindrome di Apert, poi riscontrata.
Con riferimento al nesso di causalità, la Corte d’Appello ha poi rilevato che – in tema di responsabilità del medico da nascita indesiderata – nel momento in cui si va a stabilire se la donna avrebbe potuto esercitare il suo diritto di interrompere la gravidanza ove fosse stata convenientemente informata sulle condizioni del nascituro, il giudice è chiamato ad accertare se la dovuta informazione avrebbe potuto determinare l’insorgere, in capo alla gestante, di un processo patologico capace di evolvere in un grave pericolo per la sua salute psichica.
Nel caso di specie, gli accertamenti espletati nel corso del giudizio avevano ingenerato nei giudici la convinzione che fosse corretto affermare che se la donna fosse stata posta dinanzi a un quadro informativo completo circa le condizioni del nascituro, nella stessa sarebbe con elevata probabilità insorto un processo patologico capace di evolvere in grave pericolo per la sua salute psichica.