Gli obblighi informativi del medico ed il consenso del paziente.
L’attività del professionista sanitario prevede una serie di obblighi che hanno lo scopo principale di tutelare il paziente. Senza dubbio, uno dei più importanti di tali gravami è quello di informare adeguatamente il paziente circa gli esami ed il trattamento terapeutico a cui costui deve essere sottoposto. All’ obbligo informativo del medico deve dunque corrispondere il consenso prestato da parte del paziente: i due elementi risultano essere così connessi tra loro.
Il legame che intercorre tra l’obbligo del sanitario e l’accordo del paziente è un tema che è stato oggetto di un’ampia disamina ad opera del mondo giurisprudenziale. Mediante numerosi contributi è stato possibile operare una vera e propria evoluzione del ruolo del paziente in riferimento alla prestazione sanitaria : quest’ultimo infatti, una volta ricevute le dovute e adeguate informazioni da parte del medico, deve essere posto in condizione di decidere autonomamente, cioè di autodeterminarsi.
In sostanza, in ambito giuridico, si tende sempre più a valorizzare il consenso informato del paziente, determinando o meno la legittimazione del sanitario a poter esercitare la propria attività. In passato, si riteneva che l’intervento del medico fosse giustificato dall’ art. 50 c.p. ossia dalla scriminante del consenso dell’avente diritto. Tuttavia, la soluzione non appariva esaustiva, in quanto il consenso dell’avente diritto trovava come ostacolo il contenuto dell’art. 5 c.c., in forza del quale “…gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati, se determinano una diminuzione permanente dell’integrità fisica, oppure qualora siano contrari alla legge, all’ ordine pubblico ed al buon costume”. Al contrario, l’attività medica trova la propria legittimazione in quanto tutela un bene costituzionalmente garantito, ossia quello della salute ex art. 32 Cost. Ma il medico può e deve intervenire solo in presenza del consenso del paziente, il quale elemento, immune da vizi, trae la propria valenza dall’art. 13 Cost.
Difatti, l’inviolabilità della libertà personale si pone alla base del diritto di decidere liberamente per quanto attiene al proprio corpo ed alla propria salute, con l’esclusione di ogni restrizione se non per atto motivato dell’A.G. e nei casi stabiliti dalla legge .
La violazione dell’obbligo informativo da parte del medico è stata affrontata per la prima volta dalla S.C. nel 2006 (sent. 5444/06). Nel caso de quo, i giudici hanno individuato nel sanitario una condotta omissiva riguardo all’ obbligo informativo in relazione alle possibili conseguenze del trattamento a cui è sottoposto il paziente . Ciò che i giudici evidenziano nella sentenza è che, ai fini della configurazione di tale responsabilità, appare del tutto irrilevante che il trattamento sia eseguito correttamente o meno. La condotta omissiva del medico è da ricercarsi esclusivamente nel deficit di informazione del paziente, il quale non è stato messo nella condizione di consentire al trattamento con la volontà consapevole delle sue possibili conseguenze.
In definitiva, seguendo il solco interpretativo tracciato dalla S.C., il medico viola l’obbligo posto a suo carico, qualora non fornisca al paziente, in modo esauriente e completo, tutte quelle informazioni relative alle cure anche alternative o all’ intervento chirurgico che intende praticare (ex plurimis, Cass. Civ., sent. del 02/07/2010, nr. 15698).
Il dovere gravante sul sanitario non può dirsi assolto, altresì, se lo stesso si limita a far firmare al paziente un generico documento prestampato o standard; difatti, la semplice sottoscrizione di un foglio precompilato e generico, non consente al medico di assolvere in pieno il proprio obbligo. Il consenso che il paziente presta alla terapia o all’ intervento, deve essere dunque informato e consapevole e ciò necessariamente implica che egli ha il diritto di essere a conoscenza della natura del trattamento, delle modalità di esplicazione, della portata, dei suoi possibili risultati e delle eventuali implicazioni negative che possono determinarsi (Cass. Civ., sent. del 09/12/2010, nr. 24853). Si evidenzia, inoltre, che il carattere della specificità dell’informativa diviene ancor più gravoso ed imperante in tutti quegli interventi che sono attuati non propriamente allo scopo di salvare o di tutelare la salute di un soggetto (si pensi, ad es., agli interventi di natura estetica).
Un mancato o incompleto consenso del paziente a causa dell’inadempimento dimostrato da parte del medico, cagiona una rilevante violazione sia dell’art. 32 Cost., ossia della tutela della salute umana, sia una lesione dell’inviolabilità della libertà personale, intesa nell’ accezione di salvaguardia della propria integrità fisica.