E' da ritenersi nulla l'ipoteca iscritta da Equitalia senza avviso al debitore circa i termini e le modalità per l'opposizione.
E’ quanto statuito dalla Cassazione ( sentenza n. 9797/2016 ) che ha rigettato il ricorso dell’agente della riscossione
E’ quanto statuito dalla Cassazione ( sentenza n. 9797/2016 ) che ha rigettato il ricorso dell’agente della riscossione
E’ da ritenersi nulla l’ipoteca iscritta da Equitalia in mancanza di avviso al debitore circa i termini e le modalità per l’opposizione.
E’ quanto statuito dalla Cassazione ( sentenza n. 9797/2016 ) che ha rigettato il ricorso dell’agente della riscossione avverso il provvedimento di cancellazione dell’ipoteca iscritta in mancanza di preventiva comunicazione al contribuente della procedura coattiva.
L’ipoteca, (così come il fermo amministrativo) non costituisce infatti atto dell’espropriazione forzata. Tuttavia, in tema di riscossione coattiva delle imposte, prima dell’iscrizione dell’ipoteca su beni immobili, ai sensi dell’art. 77 del d.p.r. 602/1973, l’amministrazione finanziaria è tenuta a “comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative, in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento”.
Da ciò deriva che l’omessa attivazione “di tale contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla declaratoria giudiziale d’illegittimità”.