I cittadini, in quanto destinatari degli atti, devono essere posti in grado di comprendere la pretesa azionata dal'agente di riscossione che per tali motivi dovrà essere chiara e comprensibile.
La cartella di Equitalia dovrà pertanto essere dichiarata nulla se manca l’indicazione del tasso di interesse e della percentuale relativa al compenso di riscossione.
Lo ha stabilito la Commissione Tributaria di Lecce, quinta sezione, accogliendo parzialmente il gravame promosso da una cooperativa che aveva ricevuto da Equitalia una cartella di pagamento relativa a Iva, Ires e Irap, con annessi interessi e sanzioni.
La ricorrente aveva eccepito il difetto di motivazione nonché l’illegittimità della cartella “per eccessività dell’aggio applicato” chiedendone l’annullamento.
La richiesta è stata accolta dalla Ctp limitatamente agli interessi e all’aggio. Quanto agli interessi perchè l’atto omette di indicare il tasso, non consentendo così di verificare la correttezza dell’operato di Equitalia e lo stesso vale per il compenso di riscossione “la cui determinazione non è suscettibile di alcun controllo” in quanto “manca ogni riferimento normativo e l’indicazione della percentuale”.
La Commissione tributaria chiarisce che “l’inintelligibilità della pretesa va valutata in relazione alla capacita di comprensione dell’uomo medio: la conoscenza dei tassi di interesse e della percentuale relativa al compenso di riscossione costituisce patrimonio di un tecnico in materia tributaria e non certamente del cittadino-uomo medio”.